Art. 15
Valutazione
In vigore dal 20 giu 2007
Valutazione
1. Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire l’attuazione delle attività previste nell’ambito dello stesso.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a)
una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011 accompagnata dall’elenco dei progetti e delle azioni finanziati;
b)
una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 maggio 2012;
c)
una relazione di valutazione ex post sull’attuazione e sui risultati del programma entro il 31 dicembre 2014.
Storico versioni
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