Art. 17

Misure transitorie

In vigore dal 20 giu 2007
Misure transitorie La decisione n. 803/2004/CE è abrogata. Le azioni iniziate in applicazione di tale decisione continuano a essere regolate dalla stessa fino al loro compimento.
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Misure transitorie (Art. 17 Decisione (UE) 2007/779) — Testo vigente | Portale Normativo