Art. 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 20 giu 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999. 2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell’ambito del programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita. 3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l’approvazione della Commissione, siano state apportate ad un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto. 4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realizzazione di un’azione giustifichi solo in parte il sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. 5.   Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:779(1):oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tutela degli interessi finanziari della Comunità (Art. 14 Decisione (UE) 2007/779) — Testo vigente | Portale Normativo