Art. 3

Importazione dei vegetali specificati

In vigore dal 18 giu 2007
Importazione dei vegetali specificati L’introduzione nella Comunità dei vegetali specificati è consentita solo se essi: a) soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I, sezione I, e b) al momento del loro ingresso nella Comunità sono sottoposti ad ispezione e, se del caso, a prove per determinare la presenza dell’organismo specificato, in conformità dell’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, e risultano indenni da esso.
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Importazione dei vegetali specificati (Art. 3 Decisione (UE) 2007/433) — Testo vigente | Portale Normativo