Art. 3
Importazione dei vegetali specificati
In vigore dal 18 giu 2007
Importazione dei vegetali specificati
L’introduzione nella Comunità dei vegetali specificati è consentita solo se essi:
a)
soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I, sezione I, e
b)
al momento del loro ingresso nella Comunità sono sottoposti ad ispezione e, se del caso, a prove per determinare la presenza dell’organismo specificato, in conformità dell’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, e risultano indenni da esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:433:oj#art-3