Art. 4
Spostamenti dei vegetali specificati all’interno della Comunità
In vigore dal 18 giu 2007
Spostamenti dei vegetali specificati all’interno della Comunità
Fatte salve le disposizioni dell’allegato II, sezione II, della presente decisione, i vegetali specificati originari della Comunità o importati nella Comunità a norma dell’ possono essere spostati all’interno della Comunità solo se soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato I, sezione II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:433:oj#art-4