Art. 4

Spostamenti dei vegetali specificati all’interno della Comunità

In vigore dal 18 giu 2007
Spostamenti dei vegetali specificati all’interno della Comunità Fatte salve le disposizioni dell’allegato II, sezione II, della presente decisione, i vegetali specificati originari della Comunità o importati nella Comunità a norma dell’ possono essere spostati all’interno della Comunità solo se soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato I, sezione II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:433:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo