Art. 3

Ispezioni e notifiche

In vigore dal 12 giu 2007
Ispezioni e notifiche 1.   Gli Stati membri eseguiranno ispezioni ufficiali e analisi appropriate per verificare la presenza del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata su piante ospiti o se esistano prove d’infezione da tale organismo nocivo sul loro territorio. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle ispezioni vanno notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 10 gennaio 2008. 2.   Ogni caso sospetto o confermato relativo alla presenza del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata va immediatamente comunicato agli enti ufficiali competenti.
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