Art. 1
Importazione delle piante specificate
In vigore dal 12 giu 2007
Importazione delle piante specificate
Le piante del genere Brugmansia Pers. spp. e della specie Solanum jasminoides Paxton, e i loro semi, destinate alla piantagione (di seguito «le piante specificate»), possono essere introdotte nel territorio della Comunità purché:
a)
soddisfino i requisiti fissati al punto 1 dell’allegato; e
b)
all’ingresso nella Comunità, siano ispezionate e analizzate dal competente ente ufficiale per la presenza del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata, ai sensi dell’articolo 13, punto 1, lettera a) della direttiva 2000/29/CE, e trovate esenti da esso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:410:oj#art-1