Art. 2
Trasporto delle piante specificate all’interno della Comunità
In vigore dal 12 giu 2007
Trasporto delle piante specificate all’interno della Comunità
Le piante specificate originarie della Comunità o importate nella Comunità ai sensi dell’ possono essere trasportate all’interno della Comunità solo se soddisfano le condizioni fissate al punto 2 dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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