Art. 2

Trasporto delle piante specificate all’interno della Comunità

In vigore dal 12 giu 2007
Trasporto delle piante specificate all’interno della Comunità Le piante specificate originarie della Comunità o importate nella Comunità ai sensi dell’ possono essere trasportate all’interno della Comunità solo se soddisfano le condizioni fissate al punto 2 dell’allegato.
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