Art. 3

In vigore dal 7 giu 2007
1.   L’importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità per gli stanziamenti annuali per pagamenti non può superare l’1,24 % del totale degli RNL degli Stati membri. 2.   L’importo totale degli stanziamenti annuali per impegni iscritti nel bilancio generale dell’Unione europea non può superare l’1,31 % della somma degli RNL degli Stati membri. Si mantiene una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi. 3.   Nell’ipotesi di modifiche del SEC 95 che diano luogo a variazioni significative dell’RNL utilizzato ai fini della presente decisione, i massimali per gli stanziamenti per pagamenti e per impegni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricalcolati dalla Commissione sulla base della seguente formula: dove t è l’ultimo anno completo per cui sono disponibili dati in base al regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) (6).
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Art. 3 Decisione (UE) 2007/436 — Testo vigente | Portale Normativo