Art. 4

In vigore dal 7 giu 2007
1.   Una correzione degli squilibri di bilancio è accordata al Regno Unito. L’entità della correzione è determinata: a) calcolando la differenza esistente nel corso dell’esercizio precedente, tra: — la parte in percentuale del Regno Unito nella somma degli imponibili IVA non ridotti, e — la parte in percentuale del Regno Unito nel totale della spesa ripartita; b) moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita; c) moltiplicando il risultato di cui alla lettera b) per 0,66; d) detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all’IVA ridotta e ai versamenti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), vale a dire sottraendo la differenza fra: — quanto il Regno Unito avrebbe dovuto versare per gli importi finanziati con le risorse di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), se l’aliquota uniforme IVA fosse stata applicata agli imponibili IVA non ridotti, e — i versamenti del Regno Unito di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c); e) detraendo dal risultato di cui alla lettera d) i guadagni netti risultanti per il Regno Unito dall’aumento della percentuale delle risorse di cui all’, paragrafo 1, lettera a), trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate; f) calcolando, al momento di ciascun singolo allargamento dell’UE, un aggiustamento del risultato di cui alla lettera e), in modo da ridurre la compensazione, garantendo con ciò che la spesa non compensata prima dell’allargamento rimanga tale. Tale aggiustamento è effettuato riducendo il totale della spesa ripartita di un importo pari alla spesa annua di preadesione dei paesi in via di adesione. Tutti gli importi così calcolati sono riportati agli esercizi seguenti e sono adeguati ogni anno applicando l’ultimo deflatore PIL disponibile per l’UE espresso in euro, come previsto dalla Commissione. La presente lettera cessa di essere applicata a partire dalla correzione da iscrivere in bilancio per la prima volta nel 2014; g) adeguando il calcolo, mediante una detrazione dalla spesa ripartita totale della spesa ripartita totale degli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia. La riduzione è introdotta progressivamente in base al calendario qui di seguito: Correzione a favore del Regno Unito da iscrivere in bilancio per la prima volta nell’anno Percentuale delle spese connesse all’allargamento (come definite qui sopra) da escludere dal calcolo della correzione a favore del Regno Unito 2009 20 2010 70 2011 100 2.   Durante il periodo 2007-2013 il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla riduzione della spesa ripartita di cui al paragrafo 1, lettera g), non supera i 10,5 miliardi di EUR a prezzi 2004. Ogni anno i servizi della Commissione verificano se l’adeguamento cumulato della correzione supera tale importo. Ai fini del presente calcolo, gli importi a prezzi correnti sono convertiti a prezzi 2004 applicando l’ultimo deflatore PIL disponibile per l’UE espresso in euro, come previsto dalla Commissione. Se si supera il massimale di 10,5 miliardi di EUR il contributo del Regno Unito è ridotto di conseguenza. In caso di ulteriori allargamenti prima del 2013, il massimale di 10,5 miliardi di EUR è adeguato di conseguenza verso l’alto.
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