Art. 1

In vigore dal 7 giu 2007
Alle Comunità sono attribuite le risorse proprie secondo le modalità fissate negli articoli che seguono allo scopo di garantire il finanziamento del bilancio generale dell’Unione europea come previsto dall’articolo 269 del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «il trattato CE») e dall’articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito «il trattato Euratom»). Fatte salve altre entrate, il bilancio generale dell’Unione europea è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.
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