Art. 2
In vigore dal 6 giu 2007
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti diazinone revocate entro il 6 dicembre 2007;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diazinone a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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