Art. 3

In vigore dal 6 giu 2007
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 6 dicembre 2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:393:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo