Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 giu 2007
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti diazinone revocate entro il 6 dicembre 2007; b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diazinone a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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