Art. 3

Obiettivi specifici

In vigore dal 23 mag 2007
Obiettivi specifici 1.   Il Fondo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: a) introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri; b) rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione; c) promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore. 2.   La gestione integrata dei rimpatri comprende in particolare l'elaborazione e l'attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di piani di rimpatrio integrati: a) basati su una valutazione globale della situazione nello Stato membro con riferimento alla popolazione di riferimento o a una specifica questione mirata riguardante il rimpatrio e alle difficoltà inerenti alle operazioni previste (come quelle relative all'ottenimento dei documenti di viaggio o altri ostacoli di carattere pratico che si frappongono al rimpatrio), tenendo conto, ove opportuno, dei relativi dossier. La valutazione globale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità e i partner interessati; b) destinati a predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi, in particolare per coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno sul suo territorio e contemplanti, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità; c) comprendenti un programma e/o un calendario e, se opportuno, un meccanismo di valutazione periodica che consenta un aggiustamento del programma ed una valutazione dell'incidenza pratica del piano; d) comprendenti, qualora gli Stati membri lo ritengano appropriato, misure intese a facilitare la cooperazione tra gli organismi amministrativi, le autorità preposte all'applicazione della legge e gli organi giudiziari competenti, se del caso a diversi livelli del governo. 3.   I piani di rimpatrio integrati si incentrano in particolar modo sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri, sia volontari che forzati attraverso, ad esempio, azioni d'informazione efficienti nella fase precedente la partenza, l'organizzazione del viaggio e il transito nel paese di rimpatrio. Per quanto possibile, al fine di promuovere il rimpatrio volontario possono essere previsti incentivi, come una assistenza al rimpatrio, per coloro che accettano il rimpatrio volontario. Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, tali piani possono anche prevedere misure di sostegno all'accoglienza e al reinserimento.
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