Art. 5
Misure ammissibili negli Stati membri
In vigore dal 23 mag 2007
Misure ammissibili negli Stati membri
Le azioni che beneficiano di un sostegno possono includere le misure seguenti:
1)
in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni ai cittadini di paesi terzi sul rimpatrio in generale, la consulenza individuale sulle possibilità di rimpatrio volontario, le spese di traduzione, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per le persone da rimpatriare e la scorta, compreso il personale medico e gli interpreti, la sistemazione della scorta, compreso il personale medico e gli interpreti, le spese di trasporto nello Stato membro fino al paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito;
2)
in tutti i casi di rimpatrio, l'assistenza specifica alle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;
3)
inoltre, nel caso di rimpatrio forzato di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, le spese di viaggio, di sostentamento e per la sistemazione temporanea delle persone da rimpatriare e della scorta dello Stato membro partecipante nello Stato membro organizzatore prima della partenza nel quadro di operazioni di rimpatrio congiunte;
4)
inoltre, nel caso di rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, l'assistenza alle persone da rimpatriare nella preparazione del rimpatrio, nonché le spese essenziali prima del rimpatrio;
5)
inoltre, nel caso di rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e in altri casi, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, un contributo finanziario limitato per le spese iniziali dopo il rimpatrio, il trasporto degli effetti personali delle persone da rimpatriare, una sistemazione temporanea adeguata in un centro d'accoglienza o, se necessario, in un albergo durante i primi giorni successivi al rimpatrio, la formazione e l'aiuto all'occupazione e, se del caso, un sostegno limitato alla creazione di attività economiche;
6)
l'istruzione e la formazione del personale delle autorità amministrative, delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari competenti, il distacco di queste categorie di personale di altri Stati membri per assicurare un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni in materia di rimpatrio e il rispetto degli obblighi ai sensi degli strumenti internazionali che riguardano il trattamento delle persone da rimpatriare e per rafforzare la cooperazione, nonché le missioni volte a valutare i risultati delle politiche in materia di rimpatrio nei paesi terzi;
7)
nel caso della cooperazione operativa con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio e assicurare la rapidità delle procedure di allontanamento, le spese di viaggio e di sistemazione negli Stati membri per il personale delle autorità e dei servizi responsabili dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e della verifica dei loro documenti di viaggio;
8)
nel caso delle misure per il reinserimento di cittadini di paesi terzi che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio di uno Stato membro, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale delle persone da rimpatriare, come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio;
9)
nel caso delle misure per il reinserimento di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale, delle persone da rimpatriare, come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio, nonché misure che consentano agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per accogliere i rimpatriati al loro arrivo nei paesi terzi.
Storico versioni
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