Art. 2
Obiettivo generale del Fondo
In vigore dal 23 mag 2007
Obiettivo generale del Fondo
1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, prevedendo azioni comuni attuate dagli Stati membri o azioni nazionali che perseguono gli obiettivi comunitari ai sensi del principio di solidarietà, tenendo conto della normativa comunitaria in materia e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
2. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.
Storico versioni
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