Art. 6

Regime di transito speciale

In vigore dal 23 mag 2007
Regime di transito speciale 1.   Il Fondo prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi risultanti dai visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione del documento di transito agevolato (FTD) e del documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 693/2003 (22) e n. 694/2003 (23). 2.   Ai fini del paragrafo 1, per «costi supplementari» si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime speciale di transito e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o altri visti. Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari: a) investimenti infrastrutturali; b) formazione del personale addetto all’attuazione del regime speciale di transito; c) costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime speciale di transito. 3.   I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base del livello del costo dei visti di transito previsto all’allegato 12 dell’Istruzione consolare comune riguardante i visti, nei limiti del quadro finanziario di cui all’, paragrafo 9.
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Regime di transito speciale (Art. 6 Decisione (UE) 2007/574) — Testo vigente | Portale Normativo