Art. 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

In vigore dal 23 mag 2007
Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri 1.   Le risorse annuali disponibili sono ripartite fra gli Stati membri come segue: a) il 30 % per le frontiere terrestri esterne; b) il 35 % per le frontiere marittime esterne; c) il 20 % per gli aeroporti; d) il 15 % per gli uffici consolari. 2.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera a), sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) il 70 % per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione, per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell’, paragrafo 3, lettera a); b) il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere terrestri esterne, determinato a norma del paragrafo 7, lettera a). 3.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera b), sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) il 70 % per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione, per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell’, paragrafo 3, lettera b); b) il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere marittime esterne, determinato a norma del paragrafo 7, lettera a). 4.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), sono ripartite tra gli Stati membri secondo il carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del paragrafo 7, lettera b). 5.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera d), sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) il 50 % per il numero di uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (24); b) il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, determinato a norma del paragrafo 7, lettera c), del presente articolo. 6.   Ai fini della ripartizione annuale delle risorse per quanto concerne il paragrafo 1, lettere a) e b): a) si tiene conto della linea che separa le zone di cui all’ del regolamento (CE) n. 866/2004 del 29 aprile 2004 relativo ad un regime ai sensi dell’ del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (25) anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applicano le disposizioni dell’ del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea; b) si intende per «frontiere marittime esterne» il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Si intende, tuttavia, il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l’immigrazione clandestina o l’ingresso illegale. Ciò è determinato tenendo conto dei dati operativi forniti dagli Stati membri interessati negli ultimi due anni. Questa definizione di «frontiere marittime esterne» è usata esclusivamente ai fini della presente decisione e tutte le operazioni rispettano il diritto internazionale. 7.   Il carico di lavoro si basa sulle cifre medie degli ultimi due anni in relazione ai seguenti fattori: a) alle frontiere terrestri esterne e alle frontiere marittime esterne: i) il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati; ii) il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso a tali frontiere esterne; iii) il numero dei cittadini di paesi terzi fermati dopo l’attraversamento illegale della frontiera esterna, compreso il numero delle persone fermate in mare; b) negli aeroporti: i) il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati; ii) il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso a tali frontiere esterne; c) presso gli uffici consolari: il numero delle domande di visto. Per il 2007, il carico di lavoro si basa unicamente sulle cifre del 2005. 8.   La ponderazione di cui ai paragrafi 2 e 3 è determinata dall’Agenzia a norma dell’. 9.   Con riguardo alla lunghezza delle frontiere terrestri esterne di cui al paragrafo 2, lettera a), il calcolo della ripartizione annuale delle risorse non tiene conto delle frontiere esterne temporanee. Tiene conto, tuttavia, delle frontiere esterne temporanee di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea entro il 1o maggio 2004 con uno Stato membro che ha aderito successivamente al 1o maggio 2004. 10.   Le cifre di riferimento sul carico di lavoro di cui al paragrafo 7 sono le ultime cifre fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità al diritto comunitario. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori. Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine. 11.   Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) in conformità al diritto comunitario, gli Stati membri comunicano alla Commissione dati provvisori entro il 1o novembre di ogni anno per la stima dell’importo che sarà loro attribuito per l’anno successivo a norma dell’, paragrafo 2. Prima che la Commissione accetti detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne può valutare la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine. 12.   L’assegnazione delle risorse di cui al paragrafo 1 non riguarda le risorse assegnate ai fini degli . Le risorse assegnate ai fini dell’ non possono superare EUR 108 milioni per il periodo dal 2007 al 2013.
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Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri (Art. 14 Decisione (UE) 2007/574) — Testo vigente | Portale Normativo