Art. 7

Azioni comunitarie

In vigore dal 23 mag 2007
Azioni comunitarie 1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 6 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») relative ai seguenti obiettivi: a) contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull’immigrazione; b) promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere in conformità all’evoluzione delle politiche in questo settore; c) fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne. 2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), devono in particolare: a) promuovere la cooperazione comunitaria nell’attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche; b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra servizi consolari di due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche; c) sostenere l’analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti inerenti all’obiettivo generale di contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, incluso l’utilizzo della tecnologia più avanzata; d) sostenere progetti e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore, in particolare centri comuni di trattamento per le domande; e) sostenere lo sviluppo e l’applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore della politica dei visti e della cooperazione consolare. 3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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