Art. 54
Preparazione del programma pluriennale
In vigore dal 23 mag 2007
Preparazione del programma pluriennale
1. In deroga all’, gli Stati membri:
a)
non appena possibile dopo il 7 giugno 2007, ma non oltre il 22 giugno 2007, designano l’autorità nazionale responsabile di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e, se opportuno, l’autorità delegata;
b)
entro il 30 settembre 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all’, paragrafo 2.
2. Entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri:
a)
una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l’esercizio finanziario 2007;
b)
le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate per estrapolazione del calcolo effettuato per la stima relativa all’esercizio finanziario 2007, tenendo conto degli stanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nel quadro finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:574:oj#art-54