Art. 27
Designazione delle autorità
In vigore dal 23 mag 2007
Designazione delle autorità
1. Per l’attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:
a)
un’autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;
b)
un’autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;
c)
un’autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall’autorità responsabile e dall’autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
d)
un’autorità delegata, se opportuno.
2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.
3. Fatto salvo l’, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all’interno dello stesso organismo.
4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 28 a 32 secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:574:oj#art-27