Art. 54 · Preparazione del programma pluriennale

Art. 54

Preparazione del programma pluriennale

In vigore dal 23 mag 2007
Preparazione del programma pluriennale 1.   In deroga all’, gli Stati membri: a) non appena possibile dopo il 7 giugno 2007, ma non oltre il 22 giugno 2007, designano l’autorità nazionale responsabile di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e, se opportuno, l’autorità delegata; b) entro il 30 settembre 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all’, paragrafo 2. 2.   Entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri: a) una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l’esercizio finanziario 2007; b) le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate per estrapolazione del calcolo effettuato per la stima relativa all’esercizio finanziario 2007, tenendo conto degli stanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nel quadro finanziario.
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