Art. 41

Pagamenti — Prefinanziamento

In vigore dal 23 mag 2007
Pagamenti — Prefinanziamento 1.   La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio. 2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all’autorità responsabile designata dallo Stato membro. 3.   Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell’importo stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all’adozione di tale decisione. 4.   Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall’approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull’esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e dell’, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell’importo del primo prefinanziamento erogato. L’importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell’importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, e in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all’importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l’importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell’ambito del programma annuale e l’importo del primo prefinanziamento erogato. 5.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull’esecuzione del programma annuale interessato. 6.   La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.
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Pagamenti — Prefinanziamento (Art. 41 Decisione (UE) 2007/574) — Testo vigente | Portale Normativo