Art. 37

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

In vigore dal 23 mag 2007
Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa 1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono l’importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell’attuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente. 2.   Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. 3.   Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell’anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all’, paragrafo 4, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell’ammissibilità. A titolo di eccezione, il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a tre anni per le spese che attuano le azioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007. 4.   Le disposizioni che disciplinano l’ammissibilità delle spese nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all’, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa (Art. 37 Decisione (UE) 2007/574) — Testo vigente | Portale Normativo