Art. 39
Uso dell’euro
In vigore dal 23 mag 2007
Uso dell’euro
1. Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli , le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all’, paragrafo 1, lettera n), e le spese menzionate nella relazione intermedia sull’esecuzione del programma annuale di cui all’, paragrafo 4, e nella relazione finale sull’esecuzione del programma annuale di cui all’ sono espressi in euro.
2. Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all’, paragrafo 4, terzo comma, negli impegni della Commissione e nei pagamenti della stessa sono indicati e versati in euro.
3. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L’importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall’autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.
4. Quando l’euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall’autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l’euro.
Storico versioni
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