Art. 2
Obiettivo generale del Fondo
In vigore dal 23 mag 2007
Obiettivo generale del Fondo
1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della normativa comunitaria in materia.
2. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:573:oj#art-2