Art. 4
Azioni comunitarie
In vigore dal 23 mag 2007
Azioni comunitarie
1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 10 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») relative alla politica di asilo e alle misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all'.
2. Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:
a)
promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche, compresi i servizi di traduzione e interpretazione che sostengono tale cooperazione;
b)
sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di asilo;
c)
sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;
d)
sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di asilo, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, e sulla cooperazione a livello nazionale tra partner chiave, quali le autorità locali e regionali, le associazioni di rifugiati e i gruppi di volontariato;
e)
sostenere progetti pilota, compresi progetti innovativi e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;
f)
sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore dell'asilo;
g)
offrire alle reti che collegano organizzazioni non governative di assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo presenti in almeno dieci Stati membri un sostegno strutturale inteso ad agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e ad assicurare che l'elaborazione della politica e delle prassi comunitarie in materia di asilo tenga conto dell'esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative e degli interessi dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
h)
fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente.
3. Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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