Art. 1

Oggetto e ambito d'applicazione

In vigore dal 23 mag 2007
Oggetto e ambito d'applicazione La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rifugiati, (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 574/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/.../CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri. La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione. Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.
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Oggetto e ambito d'applicazione (Art. 1 Decisione (UE) 2007/573) — Testo vigente | Portale Normativo