Art. 2
In vigore dal 10 mag 2007
1. La Spagna recupera presso il beneficiario l'aiuto di cui all', paragrafo 1.
2. L'aiuto recuperabile matura interessi a decorrere dalla data in cui è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (32).
4. La Spagna annulla tutti i pagamenti pendenti nell’ambito dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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