Art. 4

In vigore dal 10 mag 2007
1.   Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, la Spagna comunica le seguenti informazioni alla Commissione: a) l'importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per l'esecuzione della presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stata richiesta la restituzione dell'aiuto. 2.   La Spagna informa la Commissione dello stato di avanzamento delle misure nazionali adottate in applicazione della presente decisione fino all'avvenuto recupero dell'aiuto di cui all', paragrafo 1. La Spagna presenta immediatamente, su richiesta della Commissione, qualsiasi informazione sulle misure già adottate e previste per l'esecuzione della presente decisione. Essa comunica inoltre le informazioni dettagliate riguardanti gli importi dell'aiuto e gli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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