Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 mag 2007
1.   La Spagna recupera presso il beneficiario l'aiuto di cui all', paragrafo 1. 2.   L'aiuto recuperabile matura interessi a decorrere dalla data in cui è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati su base composta, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (32). 4.   La Spagna annulla tutti i pagamenti pendenti nell’ambito dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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