Art. 5
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 19 apr 2007
Partecipazione di paesi terzi
1. Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, (di seguito «paesi partecipanti»): paesi aderenti, paesi candidati e paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi;
2. Le azioni di cui all’, possono coinvolgere autorità, organismi o organizzazioni non governative di paesi che non partecipano al programma a norma del paragrafo 1, qualora ciò sia utile alla preparazione all’adesione dei paesi di cui al paragrafo 1 o sia in linea con gli obiettivi delle azioni in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:252:oj#art-5