Art. 5

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 19 apr 2007
Partecipazione di paesi terzi 1.   Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, (di seguito «paesi partecipanti»): paesi aderenti, paesi candidati e paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi; 2.   Le azioni di cui all’, possono coinvolgere autorità, organismi o organizzazioni non governative di paesi che non partecipano al programma a norma del paragrafo 1, qualora ciò sia utile alla preparazione all’adesione dei paesi di cui al paragrafo 1 o sia in linea con gli obiettivi delle azioni in questione.
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Partecipazione di paesi terzi (Art. 5 Decisione (UE) 2007/252) — Testo vigente | Portale Normativo