Art. 7

Accesso al programma

In vigore dal 19 apr 2007
Accesso al programma 1.   L’accesso al programma è aperto, fra l’altro, alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, alle università, agli istituti di ricerca, alle organizzazioni non governative, alle autorità nazionali, regionali e locali, alle organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite nell’Unione europea o in uno dei paesi partecipanti a norma dell’. 2.   Il programma autorizzerà le attività svolte in comune con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dei diritti fondamentali, come il Consiglio d’Europa, in base a contributi comuni e conformemente alle varie disposizioni in vigore in ciascuna istituzione od organizzazione, ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.
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Accesso al programma (Art. 7 Decisione (UE) 2007/252) — Testo vigente | Portale Normativo