Art. 4
Azioni
In vigore dal 19 apr 2007
Azioni
Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti negli , il programma sosterrà i seguenti tipi di azione:
a)
azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici; sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione;
b)
progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da un’autorità o qualsiasi altro ente di uno Stato membro, un’organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni caso almeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paese aderente o un paese candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;
c)
sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;
d)
sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate al programma di lavoro permanente della Conferenza delle Corti internazionali europee e dell’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell’Unione europea, che gestisce alcune banche dati in cui sono raccolte a livello europeo le sentenze nazionali relative all’attuazione della normativa comunitaria, nella misura in cui le spese sono sostenute per conseguire un obiettivo di interesse generale europeo mediante la promozione di scambi di vedute e esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l’organizzazione e il funzionamento dei loro membri nell’espletamento delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:252:oj#art-4