Art. 2
Obiettivi generali
In vigore dal 19 apr 2007
Obiettivi generali
1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
a)
promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali quali riconosciuti nell’, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, compresi i diritti derivati dalla cittadinanza dell’Unione;
b)
rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo ai diritti fondamentali;
c)
combattere il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l’Unione europea;
d)
migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative e le professioni giuridiche, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione.
2. Gli obiettivi generali del programma sono complementari a quelli perseguiti dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007.
3. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo e all’attuazione delle politiche comunitarie nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:252:oj#art-2