Art. 2 · Obiettivi generali

Art. 2

Obiettivi generali

In vigore dal 19 apr 2007
Obiettivi generali 1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali: a) promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali quali riconosciuti nell’, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, compresi i diritti derivati dalla cittadinanza dell’Unione; b) rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo ai diritti fondamentali; c) combattere il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l’Unione europea; d) migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative e le professioni giuridiche, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione. 2.   Gli obiettivi generali del programma sono complementari a quelli perseguiti dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007. 3.   Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo e all’attuazione delle politiche comunitarie nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
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