Art. 2

Specifiche tecniche

In vigore dal 30 mar 2007
Specifiche tecniche Il campionamento e l’analisi ai fini dell’inchiesta saranno effettuati dall’autorità competente o sotto la sua supervisione, in conformità delle specifiche tecniche previste all’allegato I.
Storico versioni

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eli:dec:2007:219:oj#art-2

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