Art. 2
Specifiche tecniche
In vigore dal 30 mar 2007
Specifiche tecniche
Il campionamento e l’analisi ai fini dell’inchiesta saranno effettuati dall’autorità competente o sotto la sua supervisione, in conformità delle specifiche tecniche previste all’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:219:oj#art-2