Art. 4
Contributo finanziario comunitario
In vigore dal 30 mar 2007
Contributo finanziario comunitario
1. Un contributo finanziario della Comunità sarà concesso alla Bulgaria e alla Romania per le spese di analisi di laboratorio sostenute da questi Stati membri, ad esempio per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp., e per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti e della sierologia.
2. Il contributo finanziario massimo della Comunità sarà di:
a)
20 EUR per analisi di rilevazione batteriologica della Salmonella spp.;
b)
30 EUR per analisi di sierotipizzazione di isolati pertinenti.
Il contributo finanziario della Comunità non supera tuttavia gli importi stabiliti nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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