Art. 6
Contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 30 mar 2007
Contributo finanziario della Comunità
1. La Comunità fornisce un contributo finanziario per le spese sostenute dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini delle analisi di laboratorio volte alla rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e alla sierotipizzazione dei pertinenti isolati.
2. L’importo massimo del contributo finanziario della Comunità è pari a:
a)
20 EUR per ciascun test di rilevazione batteriologica della Salmonella spp.;
b)
30 EUR per ciascun test di sierotipizzazione dei pertinenti isolati.
Il contributo finanziario della Comunità non supera tuttavia gli importi fissati nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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