Art. 7

Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 30 mar 2007
Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità 1.   Il contributo finanziario di cui all’ è concesso alla Bulgaria e alla Romania a condizione che l’indagine sia effettuata secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, rispettando in particolare le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione di appalti pubblici e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) entro il 1o aprile 2007 siano entrate in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prescritte per effettuare l’indagine; b) entro il 31 luglio 2007 sia trasmessa una relazione sui progressi compiuti nei primi tre mesi dell’indagine. In tale relazione figurano tutte le informazioni previste al capitolo 6 «Relazione sulle specifiche tecniche» del documento di cui all’; c) entro e non oltre il 31 ottobre 2007 sia inviata una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell’indagine, unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 30 settembre 2007. La documentazione relativa alle spese sostenute comprende almeno le informazioni di cui all’allegato II; d) l’indagine sia eseguita in modo efficace. 2.   Su richiesta della Bulgaria o della Romania può essere versato un anticipo pari al 50 % dell’importo totale di cui all’allegato I. 3.   La mancata osservanza del termine indicato al paragrafo 1, lettera c), comporta una graduale riduzione del contributo finanziario concesso dalla Comunità, pari al 25 % dell’importo totale entro il 15 novembre 2007, al 50 % entro il 1o dicembre 2007 e al 100 % entro il 15 dicembre 2007.
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