Art. 4
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
In vigore dal 30 mar 2007
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
1. L’autorità competente raccoglie e valuta i risultati ottenuti a norma dell’ della presente decisione secondo la base di campionamento di cui all’ e comunica tutti i pertinenti dati aggregati e la relativa valutazione alla Commissione.
La Commissione trasmette tali risultati assieme ai dati nazionali aggregati e alle valutazioni effettuate dagli Stati membri all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina.
2. I dati nazionali aggregati e i risultati di cui al paragrafo 1 sono pubblicati salvaguardando la riservatezza.
Storico versioni
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