Art. 4 · Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

Art. 4

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

In vigore dal 30 mar 2007
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni 1.   L’autorità competente raccoglie e valuta i risultati ottenuti a norma dell’ della presente decisione secondo la base di campionamento di cui all’ e comunica tutti i pertinenti dati aggregati e la relativa valutazione alla Commissione. La Commissione trasmette tali risultati assieme ai dati nazionali aggregati e alle valutazioni effettuate dagli Stati membri all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina. 2.   I dati nazionali aggregati e i risultati di cui al paragrafo 1 sono pubblicati salvaguardando la riservatezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:208:oj#art-4