Art. 5
Applicabilità
In vigore dal 26 mar 2007
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui metodi di rilevazione specifici per gli eventi Ms8 e Rf3 e per la colza ibrida Ms8xRf3 sono convalidati dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo quanto indicato nel regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione (7) recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:232:oj#art-5