Art. 4
Monitoraggio
In vigore dal 26 mar 2007
Monitoraggio
1. Durante l’intero periodo di validità dell’autorizzazione il titolare della stessa garantisce che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica, che consiste in un piano generale di sorveglianza destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o animale o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso dei prodotti, sia messo in atto e applicato.
2. Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza dei prodotti e le condizioni che si applicano al monitoraggio degli stessi, comprese le opportune misure di gestione in caso di disseminazione accidentale di semi. L’allegato della presente decisione stabilisce gli orientamenti tecnici per l’attuazione del presente articolo.
3. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio.
4. Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio è modificato, se opportuno e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria, dal titolare dell’autorizzazione e/o dall’autorità competente dello Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria, tenendo conto dei risultati delle attività di monitoraggio. Le proposte di modifica del piano di monitoraggio sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.
5. Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:
a)
le reti di monitoraggio esistenti, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono le informazioni pertinenti per la sorveglianza dei prodotti;
b)
tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione le informazioni in questione prima della data in cui deve essere presentata alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri la relazione sul monitoraggio di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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