Art. 3
Condizioni per l’immissione in commercio
In vigore dal 26 mar 2007
Condizioni per l’immissione in commercio
I prodotti possono essere utilizzati per gli stessi usi previsti per qualsiasi altro tipo di colza, ma non per la coltivazione e l’uso come prodotto alimentare o ingrediente di prodotti alimentari, e possono essere immessi in commercio alle seguenti condizioni:
a)
l’autorizzazione è valida per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa;
b)
gli identificatori unici dei prodotti sono:
—
ACS-BNØØ5-8 per le linee che contengono solo l’evento Ms8,
—
ACS-BNØØ3-6 per le linee che contengono solo l’evento Rf3,
—
ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6 per le linee ibride che contengono entrambi gli eventi Ms8 e Rf3;
c)
fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, campioni di controllo positivi e negativi dei prodotti, oppure il loro materiale genetico o il materiale di riferimento;
d)
fatti salvi i requisiti specifici di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto deve figurare la dicitura «Questo prodotto contiene colza geneticamente modificata» o «Questo prodotto contiene colza Ms8 geneticamente modificata» o «Questo prodotto contiene colza Rf3 geneticamente modificata» o «Questo prodotto contiene colza Ms8xRf3 geneticamente modificata», a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non stabiliscano una soglia al di sotto della quale tale informazione non sia richiesta;
e)
finché non sia stata rilasciata un’autorizzazione a immettere in commercio i prodotti a fini di coltivazione, su un’etichetta o in un documento che accompagna i prodotti deve figurare la dicitura «Non destinati alla coltivazione».
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:232:oj#art-3