Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 22 mar 2007
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è normalmente composto al massimo da due rappresentanti nominati da ciascuno Stato membro. In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono nominare un terzo rappresentante. I membri sono nominati tenendo conto delle loro competenze nei settori della digitalizzazione e dell'accessibilità on line del materiale culturale e della conservazione digitale.
2. Per sostituire i membri assenti, gli Stati membri possono nominare membri supplenti in numero pari a quello dei membri effettivi e secondo le stesse condizioni.
3. I membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o per tutto il periodo per il quale il loro mandato viene rinnovato.
4. I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti.
5. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Essi sono pubblicati sul sito Internet «i2010 Biblioteche digitali» (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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