Art. 4 · Composizione — Nomina

Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 22 mar 2007
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo è normalmente composto al massimo da due rappresentanti nominati da ciascuno Stato membro. In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono nominare un terzo rappresentante. I membri sono nominati tenendo conto delle loro competenze nei settori della digitalizzazione e dell'accessibilità on line del materiale culturale e della conservazione digitale. 2.   Per sostituire i membri assenti, gli Stati membri possono nominare membri supplenti in numero pari a quello dei membri effettivi e secondo le stesse condizioni. 3.   I membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o per tutto il periodo per il quale il loro mandato viene rinnovato. 4.   I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti. 5.   I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Essi sono pubblicati sul sito Internet «i2010 Biblioteche digitali» (7).
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